Per impianto di distribuzione dei carburanti si intende quel complesso unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali ed eventuali attività accessorie.

Nell’ambito di questa categoria la Legge distingue tra:

1) impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria, classificati nelle seguenti tipologie:

• stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalla attività accessorie al servizio degli utenti, nonché da locali destinati agli addetti e da self-service pre-pagamento e post-pagamento;

• stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service pre-pagamento o post-pagamento;

• chiosco: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero degli addetti ed eventualmente all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli;

• punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più distributori a semplice o doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;

2) impianti di distribuzione dei carburanti per unità da diporto e avio ad uso pubblico, i quali sono ubicati all’interno delle aree portuali e aeroportuali, e sono destinati all’esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili;

3) impianti di distribuzione di carburante esenti da accisa per motovela e motopesca, i quali sono ubicati all’interno delle aree portuali e sono destinati all’esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del carburante per autotrazione a esenzione di accisa;

4) impianti ad uso privato, i quali sono ubicati all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi e sono destinati all’esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso del titolare dell’autorizzazione;

5) impianti ad uso privato per trasporto pubblico locale, i quali sono ubicati all’interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all’uopo attrezzate, e sono destinati all’esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari.